Conferimento di opere d’arte in un trust

Cominciamo col dire che qualsiasi bene o diritto – compresa quindi un’opera d’arte – può essere conferito in trust. Ovviamente, se si tratta di beni sottoposti a vincoli da parte dei Beni Culturali, questa evenienza dovrà essere sempre espressa nell’atto di conferimento.

Scegliere di conferire un’opera d’arte in trust significa tutelarne il valore, proteggerla da aggressioni di eventuali futuri creditori ed ottimizzarne i profili fiscali.

Venendo poi al dettaglio degli aspetti fiscali, innanzitutto il disponente non dovrà denunciare il possesso dell’opera nella propria dichiarazione dei redditi.

Nel caso di detenzione estera, poi, non sarà richiesta al disponente la compilazione del quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi, ciò in quanto spogliato dell’opera conferita in trust.

Per quanto concerne le imposte dirette, nel momento della vendita dell’opera d’arte il trust, operando come ente non commerciale, non sconterà l’applicazione dell’IVA, applicandosi allo stesso le medesime disposizione delle persone fisiche.
Allo stesso modo, come per le persone fisiche, non sono soggette a tassazione le eventuali plusvalenze registrate dal trust quale ente non commerciale.

Dal punto di vista dell’imposizione indiretta, invece, se l’opera d’arte è di riconosciuto interesse storico ed artistico, non sconterà l’imposta di successione anche nel caso in cui il suo valore superi quello previsto dalle franchigie. In questo caso sarà applicata la sola imposta fissa di euro 168,00 ai sensi degli artt. 13 e 59 del d.lgs. 346 del 1990.

Negli altri casi, invece, il momento impositivo è quello del conferimento in trust e si applica l’imposta di donazione. L’amministrazione finanziaria ritiene dunque rilevante il momento in cui il bene viene trasferito dal disponente al trustee, nulla sarà dovuto a titolo di imposta nel successivo trasferimento ai beneficiari del trust.

Per la determinazione della misura impositiva, si tiene presente il seguente schema:

  • Coniuge e parenti in linea retta 4% con franchigia fino a 1 milione di euro.
  • Fratelli e sorelle 6% con franchigia fino a 1 milione di euro.
  • Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado, 6% senza franchigia.
  • Per tutti gli altri soggetti l’aliquota è dell’8% senza franchigia.
  • Nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicap grave la franchigia è di 1.500.000 euro.

Per quanto riguarda la gestione del bene, questa avviene sulla base del regolamento del trust. Può essere previsto che il trustee compia operazioni quali l’affitto dell’opera a gallerie d’arte. Il reddito così o in altro modo generato, potrà rimanere nel trust o essere distribuito ai beneficiari.

Oltre ai citati vantaggi fiscali, conferire un’opera d’arte in trust offre la garanzia che la stessa sia protetta dall’aggressione di potenziali futuri creditori, ciò in virtù dell’effetto segregativo del conferimento in trust.

Dal momento del conferimento in trust, infatti, i beni vanno a costituire un patrimonio separato da quello del disponente, del trustee e dei beneficiari, e ciò porta come conseguenza proprio l’inattaccabilità da parte dei creditori dei soggetti citati dei beni conferiti in trust.