Trust significato e definizione

Il trust è un negozio giuridico che trae origine dal sistema giuridico anglosassone di Common Low; è impiegato per la gestione di rapporti di tipo patrimoniale, trovando crescente diffusione nel nostro Paese.

E’ un atto unilaterale posto in essere con lo scopo di attuare un progetto di gestione dei beni conferiti e segregati con un vincolo di destinazione a favore dei beneficiari che possono essere individuati o non individuati (trust opaco).

I soggetti del trust

Il Disponente, anche detto settlor, è la persona fisica o giuridica che conferisce in questo negozio i suoi beni. Provvede unitamente al trustee alle stesura del regolamento del trust, in cui sono contenute le linee di gestione, nonché modi e tempi della trasmissione dei beni ai beneficiari.

Il Trustee è il fiduciario che assume l’obbligo di curare l’amministrazione dei beni conferiti nel trust. Questo ruolo può essere ricoperto tanto da una persona fisica quanto da una persona giuridica. L’atto costitutivo del trust sancisce i diritti e gli obblighi del fiduciario. Il trustee, seppure seguendo le linee definite nel regolamento, deve potersi muovere discrezionalmente nell’amministrazione dei beni; questo infatti è elemento essenziale per valutare il reale spossessamento dei beni in trust da parte del disponente.

Il Beneficiario è la persona fisica o giuridica che potrà:

  • avere in consegna i beni conferiti in trust alla scadenza dello stesso;
  • beneficiare del reddito generato dai beni in trust, di vitalizi o qualsiasi altra utilità secondo le previsioni del regolamento.

Il Protector, infine, è il soggetto incaricato dal settlor (disponente) a vigilare sulla correttezza dell’attività svolta dal Trustee, ossia colui che deve affiancare il trustee nella corretta interpretazione del regolamento del trust.

La segregazione, il cuore del trust

La segregazione è la caratteristica distintiva del trust, la sua stessa ragion d’essere. Qualsivoglia tipo di bene – mobile o immobile – conferito in trust viene segregato, ossia entra in un patrimonio separato rispetto al quello del disponente, del trustee e del beneficiario.

Ciò consente di perseguire un importante effetto protettivo dei beni in trust, che saranno inattaccabili dai potenziali futuri creditori di tutti i soggetti del trust.

A tale ultimo riguardo, è importante sottolineare che un trust deve essere costituito “in bonis”, ossia non a fini elusivi di situazioni debitorie certe, ma rivolto alla protezione di rischi potenziali futuri.

Quali caratteristiche deve avere un trust per essere solido ed inattaccabile?

In via sintetica, per avere un trust solido che sia capace di resistere ad attacchi portati dall’esterno, deve presentare le seguenti condizioni:

  • Irrevocabile
  • Discrezionale
  • Non autodichiarato
  • Costituito in bonis (in tempi non sospetti e non a fini elusivi)

Particolari tipologie di trust

In relazione ad alcune peculiarità funzionali, allo scopo per cui è costituito o alla natura dei beni conferiti, sono in uso alcune definizioni particolari di trust.

Trust testamentario o successorio

Il trust successorio rappresenta un’alternativa al testamento tradizionale, in quanto permette di attuare una pianificazione più efficiente del passaggio generazionale. Questo strumento risulta utile ad ottimizzare i costi di successione e per rispondere a specifiche esigenze di tutela, come quelle di soggetti deboli o minori.

Trust irrevocabile

Il trust irrevocabile impedisce al disponente di annullare o modificare i termini riportati nel regolamento. Il principio di irrevocabilità non può essere leso nemmeno dall’intervento di un giudice e priva il disponente di tornare in possesso del bene conferito in trust. Questa formula si contrappone in maniera radicale al trust revocabile, che possiede, al contrario, le caratteristiche opposte.

Trust liquidatorio

Il trust liquidatorio viene posto in essere con lo scopo di liquidare una società o di soddisfare eventuali creditori. Questo strumento trova ampio impiego anche nell’ambito delle procedure concorsuali e nasce con lo scopo di affidare un’eventuale crisi societaria a soggetti terzi in grado di provvedere con il proprio patrimonio alla liquidazione dei creditori.

Si tratta di uno strumento di grande valore, capace di svolgere anche una funzione di rassicurazione dei creditori, scongiurando, nel caso di un’azienda in bonis, le azioni esecutive di quanti di loro temano un dissesto finanziario della stessa.

Trust opaco

Nel trust opaco è demandata al trustee la facoltà di individuare i beneficiari del trust, contrariamente al cd. trust trasparente in cui i beneficiari vengono definiti dallo stesso disponente.

Trust familiare

Si parla di trust familiare per indicare il particolare impiego del trust a fini protettivi del patrimonio familiare. Sono diverse le vicende che possono mettere in pericolo i beni di famiglia, così come variegate sono le composizioni delle moderne famiglie, sempre più aperte. E così, sia nel caso si desideri proteggere i beni dagli attacci di potenziali futuri creditori, sia nel caso debbano risolversi intricate matasse successorie, ovvero garantire il futuro di soggetti deboli o minori magari nati da diversi matrimoni/relazioni, il trust si presta quale strumento flessibile ed efficiente per la protezione del patrimonio e l’ottimizzazione successoria e fiscale.

Trust autodichiarato

Il trust autodichiarato è caratterizzato dalla sostanziale coincidenza delle figure del settlor e del trustee.

La costituzione del trust

A meno che non si conferiscano in trust beni immobili, non è necessaria per la costituzione presso un notaio. Tuttavia, per avere massima trasparenza, è consigliabile sempre la costituzione presso un notaio, che si occuperà successivamente anche delle incombenze fiscali.

Il notaio chiede un codice fiscale o una partita iva (a seconda delle attività che dovranno essere svolte) e conferisce i beni in trust. Successivamente, lo stesso notaio applicherà le imposte indirette.

Il trust in Italia

L’Italia non ha una propria regolamentazione dell’istituto del trust. Il riconoscimento dell’istituto è il frutto della sottoscrizione nel 1992 della Convenzione dell’Aia, con la quale in Italia si accetta la regolamentazione dell’istituto operata da ordinamenti esteri (come quello di Jersey, Bahamas, Israele).