Pool Trust: il trust innovativo per il “Dopo di Noi”

L’impiego del pool trust, subordinato alla recente introduzione della legge “Dopo di Noi”, entrata in vigore nel 2016, rappresenta uno dei principali strumenti di riferimento per rispondere alle necessità delle famiglie con disabili gravi a carico.

La legge 112/2016 è stata concepita con il preciso intento di elevare la qualità della vita dei soggetti affetti da gravi disabilità, tutelandone gli interessi anche in seguito alla scomparsa dei genitori o dei parenti che si occupano di loro.

Intento primario di tutta la normativa è quello di favorire lo sviluppo di nuovi modelli di gestione della disabilità che favoriscano l’integrazione sociale dei soggetti coinvolti, investendo professionalità e competenze in grado di assicurare a questi ultimi un’adeguata assistenza.

L’introduzione della legge “dopo di noi” ha permesso di individuare, per la prima volta nell’ordinamento italiano, l’istituto del trust come strumento attuativo della norma. Con lo scopo di garantire il massimo risultato possibile, in questo contesto tale negozio giuridico può essere impiegato seguendo il modello del “pool trust”, che assicura una maggiore efficacia ed un più elevato livello di versatilità.

Il Pool Trust, il nuovo strumento ideato da Marco Zoppi

La formula del “pool trust” si fonda su un meccanismo nel quale sono coinvolti più soggetti accomunati dal medesimo interesse, che cooperano tra loro creando un contenitore virtuale funzionale all’attuazione di un programma mutualistico basato sulla condivisione di soluzioni e risorse finanziarie.

Quest’idea, concepita e sviluppata da Marco Zoppi, nasce grazie alla lunga esperienza maturata nella predisposizione e gestione dei trust, dall’affiancamento delle famiglie con disabili a carico, oltre che dallo studio approfondito di tutti gli aspetti fondamentali della legge 112/2016. La legge “dopo di noi”, infatti, promuove la collaborazione tra famiglie, associazioni, enti pubblici e fondazioni finalizzata alla gestione sociale e finanziaria del disabile nel contesto di progetti imperniati intorno al cohousing.

Il pool trust si sviluppa secondo uno schema a comparti, in cui la presenza di numerosi disponenti determina altrettanti beneficiari. Ognuno dei soggetti che fanno parte del meccanismo conferisce una parte del proprio patrimonio, secondo il suo specifico volere, al pool trust, nel quale si attua un’amministrazione del bene funzionale ai bisogni soggettivi e collettivi dei beneficiari. Il senso della particolare struttura che contraddistingue il pool trust consiste nell’offerta di una più ampia capacità di reperimento di tutte le risorse necessarie ad accrescere il grado di sostenibilità nel tempo del progetto.

Le potenzialità espresse da questo strumento possono trovare piena esplicazione grazie all’opera delle fondazioni e delle associazioni che, grazie alla presenza sul territorio e al supporto costante offerto alle famiglie, sono certamente le realtà a cui fare riferimento per l’individuazione dei soggetti in grado di sviluppare i progetti di pool trust.
Ogni progetto deve ovviamente essere concepito con lo scopo di risultare appetibile per il maggior numero possibile di finanziatori e di coinvolgere in maniera diretta enti ed istituzioni in grado di partecipare come terzi apportatori.

Esempio di Pool Trust per il Dopo di Noi

Il pool trust, dunque, può creare una sinergia efficiente tra alcuni soggetti non omogenei: ad esempio, può correlare un soggetto disabile con famiglia benestante, uno senza famiglia ed un ente pubblico in qualità di terzo apportatore. In questo caso, ognuno dei soggetti partecipanti al pool trust non pesa economicamente sull’altro, ma collabora in maniera diretta alla determinazione delle migliori condizioni possibili per l’amministrazione di beni conferiti nel trust.

1° DISPONENTE
Il disponente benestante si occupa di redigere un regolamento che disciplini la gestione dei beni conferiti nel trust, con l’intento di mantenere nel tempo tutte le condizioni alle quali il suo beneficiario è abituato. Il settlor ha la funzione di collaborare attivamente alla gestione di un immobile in cohousing e, nel caso in cui il suo beneficiario dovesse venire a mancare prima della conclusione del contratto, ha la facoltà di decidere se lasciare il suo asset nel trust.

2° DISPONENTE

L’amministratore preposto a provvedere al sostegno del soggetto disabile privo di famiglia dispone nel trust tutti i flussi di finanziamento ricevuti per conto del beneficiario. A questa figura è demandata l’intercettazione dei finanziamenti previsti dalla legge per lo sviluppo dei programmi di coabitazione pensati per disabili gravi. Tutto ciò permette al soggetto debole di trovarsi a vivere il pool trust in una condizione di pari dignità rispetto a tutti gli altri soggetti coinvolti.

3° APPORTATORE
L’ente locale, ossia Comune, Provincia o Regione, conferisce nel trust un immobile adatto a concretizzare il progetto di cohousing. Al terzo apportatore è riservata la facoltà di far confluire nel trust ulteriori beni, ma non quella di acquisire i poteri tipici del disponente.
Da fattori fondamentali come il livello di partecipazione di tutti i soggetti coinvolti dipende il successo del progetto di pool trust: solo un’attenta e propositiva collaborazione tra le parti, infatti, può porsi a fondamento della concretizzazione di tutte le enormi opportunità rese possibili da questo innovativo negozio giuridico.