Trust interposto il parere di Marco Zoppi

Su richiesta di alcuni professionisti italiani mi occuperò oggi di un tema assai delicato: i trust interposti.

Nello specifico mi è stato chiesto di illustrare se e quando un trust estero può essere considerato interposto.

A tal riguardo è essenziale offrire chiarimenti sull’interposizione di strutture estere ed in particolar modo dei trust.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001, la nozione di “interposta persona” è connessa al modo in cui opera ed alle caratteristiche del soggetto interposto; sia nel caso in cui si tratti di società, di fiduciaria o di trust. A noi interessa prendere in considerazione l’istituto del trust.

Si può considerare interposto un trust estero nel momento in cui il patrimonio del trust è a disposizione del disponente e dunque non realmente segregato. Questo è il tipico scenario che si ha nei trust revocabili, ovvero allorquando in capo al beneficiario c’è il potere di controllo sulla gestione del trust e manca non la totale discrezionalità del Trustee.

D’altra parte è la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 ad elencare i casi in cui i trust esteri possono essere ritenuti interposti:

  • trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
  • trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
  • trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
  • trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari;
  • trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.

In estrema sintesi, per non incorrere nel rischio che un trust estero venga considerato interposto, è necessario che il trust venga costituito e gestito realmente all’estero, meglio se da un Trustee estero, con un regolamento (cd. trust deed) che espliciti assoluta discrezionalità del Trustee ed irrevocabilità del trust.